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Riciclo di RAEE, rifiuti elettrici ed elettronici

modello231 1

AURA S.p.A., in riferimento all’osservanza della normativa ex. D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24, ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 2, co. 1, lett. a), nn. 2, 3, 4, 5, 6 e art. 3, co. 2, lett. b), secondo periodo, dello stesso D.Lgs 24/2023.

1 PROCEDURA SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

(adottata ai sensi del D.Lgs 10 Marzo 2023 n. 24, in recepimento della direttiva UE 23 Ottobre 2019, n. 1937)

2 PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 24/2023 (di seguito anche “Decreto”) ha dato attuazione in Italia alla Direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea o di disposizioni normative nazionali.

In ossequio al citato Decreto, e in coerenza con le Linee Guida adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), la Società assicura un proprio canale di segnalazione (di seguito anche “Portale Whistleblowing” o solamente “Portale”) che garantisce – anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, nei termini di quanto previsto dal d.lgs. n. 24/2023 – la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

AURA S.p.A. favorisce l’utilizzo del whistleblowing quale misura di prevenzione dei rischi, incoraggiando la segnalazione delle violazioni di cui al d.lgs. n. 24/2023 come declinate nella “Procedura Segnalazioni Whistleblowing” e a tutela dell’integrità della Società, ponendo in essere le più opportune forme di tutela in merito.

In particolare, la finalità della “Procedura Segnalazioni Whistleblowing” è quella di attuare quanto normativamente previsto in materia di whistleblowing, con particolare riguardo a:

  1. i soggetti che possono effettuare la segnalazione;

  2. l’oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione;

  3. i canali di segnalazione;

  4. il procedimento di gestione della segnalazione, in termini di doveroso seguito e riscontro alla stessa;

  5. i termini procedurali;

  6. la disciplina della riservatezza e le misure di protezione garantite, attraverso il richiamo a quanto stabilito dalla legge.

3 NORME GENERALI

4 Ambito di applicazione

  1. La “Procedura Segnalazioni Whistleblowing” si applica alle segnalazioni di violazioni che ledono l’integrità della Società, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo, così come individuate e descritte all’articolo “Oggetto della segnalazione” sulla base del Decreto.

  2. Sono esclusi dalla “Procedura Segnalazioni Whistleblowing” gli obblighi informativi verso l’OdV previsti dal MOG 231 finalizzati allo scambio di informazioni per i quali rimangono attivi i preposti canali di comunicazione previsti dal MOG 231.

5 persone che possono effettuare la segnalazione

  1. Le segnalazioni possono essere effettuate dai soggetti di cui all’art. 3 del Decreto, ovverosia dalle seguenti persone:

  1. i dipendenti, a qualsiasi titolo, della Società;

  2. i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge n. 81/2017, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’art. 409 del codice di procedura civile e all’art. 2 del d.lgs. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa in favore della Società;

  3. i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Società;

  4. i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso la Società;

  5. i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;

  6. gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore della Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

  1. Le segnalazioni possono essere effettuate dalle persone di cui al comma 1:

  1. quando il rapporto giuridico di cui al comma 1 è in corso;

  2. quando il rapporto giuridico di cui al comma 1 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

  3. durante il periodo di prova;

  4. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

In tutti i casi di cui sopra trovano applicazione le tutele di cui agli artt. 13 e seguenti della “Procedura Segnalazioni Whistleblowing”.

6 Oggetto della segnalazione

  1. La segnalazione deve avere ad oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG 231), nonché illeciti riguardanti l’Unione Europea indicati nel Decreto1.

  2. La “Procedura Segnalazioni Whistleblowing” ed il Decreto non si applicano:

  1. alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;

  2. alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al Decreto;

  3. alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.

7 Segnalazione anonima

  1. La segnalazione anonima è ammessa.

  2. AURA S.p.A. prende in considerazione la segnalazione anonima quando la stessa risulti adeguatamente circostanziata, resa con dovizia di particolari e tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es., indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).

  3. Al segnalante anonimo successivamente identificato si applicano le tutele previste nella “Procedura Segnalazioni Whistleblowing” in ossequio all’art. 16 co. 4 del Decreto.

    La Società ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 2, co. 1 lett. a) nn. 2, 3, 4, 5, 6 e art. 3 co. 2 lett. b),
    secondo periodo, del Decreto Legislativo 231/2001

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